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Sez. 2, Sentenza n. 954 del 13/03/1975 (Rv. 374345 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CONCORSO DI COLPA DELL'ASSICURATO - CREDITO DELL'ASSICURATORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374345-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - CONCORSO DI COLPA DELL'ASSICURATO - CREDITO DELL'ASSICURATORE - LIMITI.*

Qualora alla produzione dell'evento dannoso abbia concorso il fatto colposo dell'assicurato-danneggiato, il diritto dell'assicuratore (che abbia corrisposto l'integrale indennita) alla ripetizione di quanto erogato non e soggetto alla falcidia correlata alla colpa del danneggiato; ma l'assicuratore non ha diritto di pretendere dal terzo una somma maggiore di quella che quest'ultimo e in concreto (in base alla proporzione delle colpe) tenuto a corrispondere allo assicurato-danneggiato. (V 882/73, mass n 362212; 1878/70, mass n 347869; (V 1109/69, mass n 339638; 1529/66, mass n 323042).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)