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Sez. 5, Sentenza n. 6084 del 26/04/2001 (Rv. 546329 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE | Appalto di opere pattuite come oggetto unitario e con esecuzione ultrannuale - Disciplina - Valutazione delle rimanenze finali - Maggiorazioni di prezzo rilevanti - Maggiorazioni previste dalla legge o da clausole contrattuali - Considerabilità - Maggiorazioni.
Stato
decisa il 2001-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546329-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE

In tema d'imposta sui redditi, l'art. 63 del d.P.R. 597/1973 prevede che le opere pattuite, in un contatto di appalto, come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale devono essere ricomprese tra le rimanenze di ciascun periodo d'imposta al termine del quale risultino in corso di esecuzione e tra le giacenze iniziali del periodo successivo per il valore complessivo della parte eseguita, da determinarsi sulla base dei corrispettivi pattuiti, mentre le eventuali maggiorazioni di prezzo da considerarsi ai fini della valutazione delle rimanenze finali sono solo quelle previste dalla legge o da clausole contrattuali, con esclusione delle eventuali pretese dell'appaltatore di maggiorazioni non previste normativamente o contrattualmente.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)