Sez. 1, Sentenza n. 13883 del 11/12/1999 (Rv. 532034 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Opere con tempo di esecuzione ultrannuale pattuite come oggetto unitario - Reddito del singolo esercizio - Disciplina - Corrispettivi degli stati di avanzamento - Imputazione all'esercizio come ricavi e fatturazione - Obbligatorietà - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
L'art. 60 del d.P.R. n. 917 del 1986, che ha sostanzialmente riprodotto la disciplina dettata dall'art. 63 del d.P.R. n. 597 del 1973, applicabile anche alle imprese a contabilità semplificate, pone al primo comma, in riferimento alle opere pattuite come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannale nei contratti di appalto, la regola generale secondo la quale è reddito di ciascun esercizio la variazione del valore delle rimanenze finali, ma al secondo comma contempla l'ipotesi nella quale siano intervenute liquidazioni di corrispettivi in base a stati di avanzamento, stabilendo che i relativi importi costituiscono ricavi, i quali, pertanto, vanno imputati all'esercizio. Ne consegue l'obbligo della fatturazione e contabilizzazione di tali importi, che, in caso di irregolarità, legittimano l'accertamento in rettifica.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 63, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)