Sez. L, Sentenza n. 1189 del 05/02/1998 (Rv. 512267 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese ai fini previdenziali - Criteri di classificazione ex 49 legge 9 marzo 1989 n. 88 - Attività iniziate prima della data di entrata in vigore della legge predetta - Applicabilità in via transitoria - Istituti addetti alla vigilanza - Inquadramento tra le imprese industriali - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, i criteri di classificazione dettati dall'art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 88 non sono applicabili con riguardo ad attività iniziate prima della data di entrata in vigore della legge predetta, attesa, per le attività già iniziate, l'ultrattività degli inquadramenti derivanti dalla normativa previgente, non essendo riferibile alle sole attività plurime di cui alla prima parte del terzo comma del citato art. 49 la previsione (di permanente validità) contenuta nella seconda parte di questo stesso comma, ultrattività operante nel rispetto dell'efficacia del regime transitorio ora fissato dall'art. 1, comma duecentotrentaquattresimo, nonché negli stessi termini dall'art. 2, comma duecentotrenquattresimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Entro questi limiti deve tenersi conto - pur dopo l'entrata in vigore della legge n.88/89 cit. - dei generali criteri di classificazione applicabili prima dell'entrata in vigore della legge medesima ed alla cui stregua le imprese produttrici di servizi, come gli istituti addetti alla vigilanza, vanno inquadrate tra le imprese industriali, stante il disposto dell'art. 2195 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)