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Sez. L, Sentenza n. 9459 del 12/06/2003 (Rv. 564208 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Inquadramento delle imprese ai fini previdenziali - Criteri di classificazione ex 49 legge n. 88 del 1989 - Applicabilità - Attività iniziata successivamente alla data di entrata in vigore della legge predetta - Necessità - Criterio di accertamento dell'inizio dell'attività - Riferimento all'esercizio di fatto dell'attività - Sufficienza - Stipulazione di contratti di lavoro subordinato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564208-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, il criterio di classificazione delle imprese introdotto dall'art. 49, legge n. 88 del 1989, è applicabile a quelle di esse che abbiano iniziato la loro attività successivamente al 28 marzo 1989, dovendo a questo fine farsi riferimento al concreto inizio dell'attività, che non può essere escluso sia avvenuto in data precedente per la circostanza che, anteriormente a questa data, l'impresa non abbia stipulato contratti di lavoro subordinato e, quindi, non si sia avvalsa dell'opera di prestatori di lavoro subordinato, in quanto la 'ratiò di sistematizzazione e razionalizzazione dei criteri di classificazione sottesa alla legge n. 88 del 1989 impone di avere riguardo esclusivamente alla situazione di fatto dell'inizio dell'attività, agevolmente verificabile e normalmente incontroversa, piuttosto che all'accertamento dell'esistenza di rapporti di meno agevole qualificazione (Nella specie, un'impresa operante nel settore dell'organizzazione e formazione aziendale aveva iniziato la propria attività anteriormente al 28 marzo 1989, avvalendosi di collaboratori esterni, e solo successivamente a detta data aveva assunto un dipendente con contratto di lavoro subordinato; la S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva affermato l'inapplicabilità del criterio di classificazione di cui alla legge n. 88 del 1989).

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)