Sez. 5, Sentenza n. 9611 del 09/02/2006 Ud. (dep. 20/03/2006) Rv. 234230 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI | Atto protocollato e occultato - Integrazione del reato di cui all'art. 490 cod. pen. - Fattispecie - Soggetto che in qualità di Sindaco protocolla la missiva che gli comunica l'esistenza di una dichiarazione di fallimento a suo carico e, quindi, la occulta impedendone la visione all'impiegato addetto al protocollo ed al segretario comunale.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI
Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 490 cod. pen. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) la condotta del pubblico ufficiale che custodisca un atto giuridicamente rilevante in modo tale da renderlo, sia pure temporaneamente, irreperibile. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 490 cod. pen. nella condotta del Sindaco che, ricevuta, in tale qualità, una missiva che gli comunicava l'esistenza di una dichiarazione di fallimento a suo carico, la protocollava personalmente, impedendo all'impiegato addetto al protocollo ed al segretario comunale di prenderne visione, per poi consegnarla solo successivamente a quest'ultimo in modo da rendere nota la causa di ineleggibilità, conseguente a detta sentenza di fallimento, quando essa non poteva essere più dichiarata, essendo decorso il termine quinquennale, ex art. 1 L. n. 15 del 1992).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 490
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)