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Sez. 5, Sentenza n. 18842 del 26/03/2014 Ud. (dep. 07/05/2014) Rv. 260224 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI | Falso per soppressione - Elemento soggettivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260224-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI

Il delitto di falso per soppressione non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto, o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno - richiesto, invece, quando si tratti di scritture private - essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, distrutto od occultato non sarà in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli è propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico. (Nella specie un biologo, in servizio presso il laboratorio di un ospedale, aveva strappato la richiesta - inoltrata da un medico - di esami di laboratorio per una paziente; la S.C. ha, sul punto, ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il reato di falso per soppressione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)