Sez. 3, Sentenza n. 20744 del 26/10/2004 (Rv. 577832 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE | Domanda di risoluzione - Natura di eccezione - Esclusione - Proposizione per la prima volta in appello - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio in Cassazione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
La richiesta di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto con prestazioni corrispettive (art. 1467 cod. civ.) costituisce una vera e propria domanda, e non una eccezione, atteso che, eccettuati i casi di risoluzione di diritto del contratto, la pronuncia della risoluzione ha carattere costitutivo. Ne consegue che essa non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, ostandovi il divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)