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Sez. 3, Sentenza n. 6240 del 27/11/1979 (Rv. 402970 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - RINUNCIA ALLA PROROGA FUTURA - INVALIDITA - NUOVA LEGGE DI PROROGA INTERVENUTA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE - RINUNCIA ALLA PROROGA - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1979-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402970-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - RINUNCIA O TRANSAZIONE - RINUNCIA ALLA PROROGA FUTURA - INVALIDITA - NUOVA LEGGE DI PROROGA INTERVENUTA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE - RINUNCIA ALLA PROROGA - INVALIDITA.*

Mentre la rinuncia alla proroga legale in corso della locazione e valida, e, invece, invalida la rinuncia alla proroga futura, la quale si applica di diritto come ius superveniens, nonostante qualsiasi patto contrario. Pertanto, e invalida la rinuncia alla proroga legale, quando la nuova legge di proroga (nella specie: DL 19 giugno 1974 n 236) sia intervenuta prima della scadenza del termine stabilito per il rilascio dell'immobile locato. (Conf 2223/64, mass n 303311; (Conf 2823/62, mass n 254183).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/06/1974 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)