Sez. 1, Sentenza n. 3173 del 14/05/1980 (Rv. 406972 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO DELLO ASSEGNATARIO IN LOCAZIONE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTO - ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE ASSEGNANTE DI FORMARE LA QUOTA IMMOBILIARE A LEI RISERVATA - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 146 DEL 1963 - CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA GIA FORMATA - DIRITTO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO FACENTE PARTE DELLA 'VECCHIÀ QUOTA - INSUSSISTENZA - CESSAZIONE DELLA QUALITA DI ASSEGNATARIO AVVENUTA TRA L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE ED IL PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DI FORMAZIONE DELLA NUOVA QUOTA - SUSSISTENZA DEL PREDETTO DIRITTO ALLA CESSIONE - ESCLUSIONE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO DELLO ASSEGNATARIO IN LOCAZIONE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTO - ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE ASSEGNANTE DI FORMARE LA QUOTA IMMOBILIARE A LEI RISERVATA - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 146 DEL 1963 - CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA GIA FORMATA - DIRITTO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO FACENTE PARTE DELLA 'VECCHIÀ QUOTA - INSUSSISTENZA - CESSAZIONE DELLA QUALITA DI ASSEGNATARIO AVVENUTA TRA L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE ED IL PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DI FORMAZIONE DELLA NUOVA QUOTA - SUSSISTENZA DEL PREDETTO DIRITTO ALLA CESSIONE - ESCLUSIONE.*
L'assegnatario in locazione di un alloggio economico e popolare, costruito con il contributo dello stato, ai sensi del DPR 17 gennaio 1959 n 2 e della legge 27 aprile 1962 n 231, acquista, nel concorso degli altri prescritti requisiti, il diritto soggettivo a conseguire la cessione in proprieta solo quando l'amministrazione assegnante abbia in concreto esercitato il proprio potere discrezionale, a norma dell'art 3 del citato DPR n 2 del 1959, di formare la quota immobiliare a lei riservata, scegliendo gli alloggi da destinare alla riserva medesima, e sempreche l'alloggio in concreto goduto da esso assegnatario venga a risultare escluso da tale scelta. Pertanto, l'entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963 n 146, la quale dispone la riduzione della quota di riserva gia formata in base alla precedente normativa, non determina di per se il sorgere del diritto alla cessione in proprieta dell'alloggio facente parte della 'vecchià quota, rendendosi a tal fine necessario il provvedimento amministrativo che formi la nuova quota, escludendovi l'alloggio stesso, con l'ulteriore conseguenza che il diritto medesimo va negato se, nelle more fra l'entrata in vigore della predetta legge del 1963 e l'indicato provvedimento, sia venuta meno la qualita di assegnatario, e, quindi, una delle condizioni per la cessione in proprieta.*
Riferimenti normativi: Legge 17/01/1959 num. 2 art. 1, Legge 17/01/1959 num. 2 art. 2 CORTE COST., Legge 17/01/1959 num. 2 art. 3, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 2, Legge 14/02/1963 num. 146 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)