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Sez. L, Sentenza n. 5292 del 07/05/1993 (Rv. 482267 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Spese giudiziali | Condanna del lavoratore soccombente - Condizioni - Rigetto del ricorso per cassazione avverso tale condanna - Conseguente condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482267-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Spese giudiziali

Affinché il lavoratore rimasto soccombente nel giudizio promosso per ottenere una prestazione previdenziale sia assoggettato al pagamento delle spese, è necessaria, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. la coesistenza degli estremi della manifesta infondatezza e della temerarietà della pretesa, i quali sono configurabili, rispettivamente, nel caso di mancanza oggettiva, rilevabile "prima facie", delle condizioni di fatto e di diritto per il conseguimento della prestazione e nel caso di consapevolezza (da parte del lavoratore) dell'assoluta infondatezza della pretesa e, quantomeno, di difetto di ogni minima diligenza nella valutazione del fondamento della domanda. Il rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito che sulla base di tale principio abbia negato al lavoratore soccombente l'esonero dal pagamento delle spese processuali non comporta l'automatico diniego di tale esonero anche con riferimento alle spese del giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)