Sez. L, Sentenza n. 14638 del 23/06/2006 (Rv. 590929 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Nozione ex legge n. 223 del 1991 - Numero dei licenziamenti e dimensioni occupazionali dell'impresa - Rilevanza - Mancato rispetto dell' "iter" procedimentale ex art. 4 - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo, che si distingue radicalmente dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, essendo caratterizzato in base alle dimensioni occupazionali dell'impresa (più di quindici dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno cinque), e all'arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati i licenziamenti ed essendo strettamente collegato al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento della struttura aziendale. Nell'ambito di questa disciplina assume rilevo il mancato espletamento dell'iter procedurale delineato dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, che comporta l'inefficacia del licenziamento e l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.(Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che non aveva rilevato in un accordo aziendale, prevedente varie forme di risoluzione di tutti i rapporti lavorativi che facevano capo ad una grande struttura alberghiera, ed il licenziamento collettivo per chi non le avesse accettate, l'attuazione di un programma di ristrutturazione aziendale con finalità antitetiche a quelle di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, e l'inesistenza di criteri idonei ad individuare in maniera obiettiva, imparziale e certa i dipendenti da porre in mobilità).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)