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Sez. 1, Sentenza n. 1307 del 21/02/1983 (Rv. 426099 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COSTITUZIONE - TERMINE DI PROPOSIZIONE - DECORRENZA - DALLA DATA DI DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426099-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COSTITUZIONE - TERMINE DI PROPOSIZIONE - DECORRENZA - DALLA DATA DI DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.*

Il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Ove proposto avverso i provvedimenti del giudice delegato al fallimento deve osservare il termine di sessanta giorni dalla data di deposito del provvedimento, non essendo prevista la notificazione dei provvedimenti del giudice delegato, e dovendo, a tutti gli effetti, equipararsi il deposito di essi nel fascicolo fallimentare alla notificazione degli stessi. (Conf 2553/82, mass n 420418; (Conf 654/82, mass n 418414; (Conf 663/80, mass n 404081; (Conf 68/74, mass n 367591; (Conf 2930/73, mass n 366574).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)