Sez. 1, Sentenza n. 3187 del 24/05/1984 (Rv. 435227 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COSTITUZIONE - TERMINE DI PROPOSIZIONE - DECORRENZA - DALLA DATA DI DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COSTITUZIONE - TERMINE DI PROPOSIZIONE - DECORRENZA - DALLA DATA DI DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO.*
Il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Contro un provvedimento del giudice delegato al fallimento deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo, non essendo per esso prevista alcuna Forma di notificazione, né essendo applicabile il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., poiché tale norma presuppone l'impugnazione di un provvedimento che debba essere notificato e stabilisce un termine diverso da quello ordinario di cui all'art. 325 cod. proc. civ. qualora la notificazione non sia avvenuta. (Conf 1307/83, mass n 426099; (Conf 2553/82, mass n 420418; (Conf 654/82, mass n 418414; (Conf 2182/81, mass n 412906; (Conf 663/80, mass n 404081).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)