Sez. 1, Sentenza n. 5775 del 15/11/1984 (Rv. 437450 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - TERMINI - DECORRENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - TERMINI - DECORRENZA.*
Il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Contro i decreti emessi dal tribunale fallimentare, su reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso mediante deposito in cancelleria, non essendo prevista la notificazione dei detti decreti, la quale è sostituita, come mezzo legale di conoscenza, dal deposito del provvedimento nella cancelleria del tribunale e dalla sua conseguente inserzione nel fascicolo fallimentare. Nè d'altra parte, è applicabile il disposto dell'art. 327 cod. proc. civ., sia perché detta norma si giustifica con riferimento a provvedimenti il cui termine di impugnazione è collegato alla notificazione quale condizione di decorrenza, sia perché il termine di un anno dalla pubblicazione è incompatibile, per la sua durata, con le esigenze di celerità proprie della procedura fallimentare. (V 2255/84, mass n 434294; (V 3642/80, mass n 407502; (Conf 1307/83, mass n 426099; (Conf 2182/81, mass n 412906).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)