Sez. L, Sentenza n. 7224 del 02/12/1983 (Rv. 431822 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI - SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - EVENTI LESIVI ECCEDENTI LA COPERTURA ASSICURATIVA MA CAUSALMENTE RICOLLEGABILI ALLA NOCIVITÀ DELL'AMBIENTE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 COD. CIV. - SUSSISTENZA - GIUDIZIO RELATIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI COMPETENTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO - SPETTANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI - SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - EVENTI LESIVI ECCEDENTI LA COPERTURA ASSICURATIVA MA CAUSALMENTE RICOLLEGABILI ALLA NOCIVITÀ DELL'AMBIENTE DI LAVORO - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO EX ART. 2087 COD. CIV. - SUSSISTENZA - GIUDIZIO RELATIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI COMPETENTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO - CONTENUTO - SPETTANZA.*
L'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dall'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e per i soli eventi coperti dall'Assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano comunque a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano causalmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo, come fonte della suddetta responsabilità, la norma dell'art. 2087 cod. civ., la quale impone un Obbligo dello imprenditore di adottare, indipendentemente dalle Disposizioni antinfortunistiche predisposte dalla legge in via generale o in relazione a determinate attività lavorative, tutte le cautele necessarie, secondo l'esperienza e la tecnica, a tutelare la integrità fisica dei dipendenti, anche quando questi siano stati regolarmente assicurati. Pertanto, ove si verifichi uno degli eventi suddetti, per i quali non vi sia luogo a prestazioni assicurative, legittimamente il lavoratore rivolge la sua pretesa risarcitoria nei confronti del datore di lavoro - senza che nel relativo giudizio siano contraddittori necessari gli enti previdenziali competenti - essendo a tal fine onerato della dimostrazione del danno subito e della sua causale relazione con la nocività dell'ambiente di lavoro, mentre grava sul datore di lavoro l'Onere di provare di avere predisposto tutte le cautele necessarie ai sensi del citato art. 2087 cod. civ.. (V 1326/66, mass n 322642).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)