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Sez. L, Sentenza n. 3677 del 03/05/1990 (Rv. 466973 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DANNI DEL DIPENDENTE INFORTUNATOSI DURANTE IL SERVIZIO - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - OBBLIGO RISARCITORIO DELLO STESSO SOGGETTO EX ART. 2110 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466973-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DANNI DEL DIPENDENTE INFORTUNATOSI DURANTE IL SERVIZIO - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - CONDIZIONI - OBBLIGO RISARCITORIO DELLO STESSO SOGGETTO EX ART. 2110 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi d'insussistenza dell'Obbligo di assicurare contro gli infortuni sul lavoro il dipendente (nella specie, relativa ad un lavoratore impegnato in riprese televisive esterne, per la inapplicabilità - secondo il giudicato interno formatosi sul punto - della previsione dell'art. 1 n. 27 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), il datore di lavoro risponde dei danni subiti dal dipendente infortunatosi durante il servizio solo se sia configurabile una sua responsabilità ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., per la mancata adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, o ai sensi degli artt. 2043 e 2049 dello stesso codice, per la riconducibilità dell'evento ad un'Azione od omissione (dolosa o colposa) propria del datore o di suoi dipendenti del cui operato egli debba rispondere, restando escluso il riconoscimento di un Obbligo risarcitorio dello stesso soggetto a norma dell'art. 2110, primo comma, cod. civ., atteso che l'indennità prevista da tale norma con riguardo, in Mancanza di forme di previdenza o di assistenza, all'ipotesi d'infortunio (oltre che malattia ecc.), configura un'obbligazione sussidiaria la cui prestazione non è diretta a risarcire il lavoratore infortunato del pregiudizio subito per la perdita o la riduzione della capacità di lavoro ma solo a soddisfarne lo stato di bisogno durante il periodo di arresto funzionale del sinallagma e peraltro entro limiti temporali tali da non pregiudicare oltre misura (a danno del datore di lavoro) lo equilibrio contrattuale. (V 1092/87, mass n 450653; (V 7224/83, mass n 431822; (V 2945/75, mass n 377016).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)