Sez. 3, Sentenza n. 3863 del 18/06/1980 (Rv. 407727 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MORTE DELLA PARTE IN GIUDIZIO - TRASMISSIONE DELLA LEGITTIMAZIONE AGLI EREDI - INSCINDIBILITA DEL RAPPORTO PER RAGIONI PROCESSUALI - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MORTE DELLA PARTE IN GIUDIZIO - TRASMISSIONE DELLA LEGITTIMAZIONE AGLI EREDI - INSCINDIBILITA DEL RAPPORTO PER RAGIONI PROCESSUALI - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
A seguito della morte della parte in giudizio, la legittimazione, attiva o passiva, si trasmette agli eredi, i quali, indipendentemente dalla scindibilita o dall'inscindibilita del rapporto sostanziale, vengono a trovarsi, nel giudizio di appello, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, cosicche, ove l'impugnazione sia stata ritualmente proposta soltanto da uno di essi, il giudice non puo ritenerla inammissibile, ma deve, a norma dello art 331, primo comma, cod proc civ, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi pretermessi. (Conf 6082/78, mass n 395906; (Conf 2595/78, mass n 391946; (Conf 5023/77, mass n 388628).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)