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Sez. 2, Sentenza n. 2292 del 29/10/1965 (Rv. 314321 - 01)

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - PROGETTO D'INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1965-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314321-01

PROFESSIONISTI - INGEGNERI E ARCHITETTI - PROGETTO D'INGEGNERIA E DIREZIONE LAVORI - DIFFERENZE.*

L'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria o di architettura e obbligazione di risultato (Opus), mentre quella di dirigere i lavori di escavazione del medesimo e obbligazione di mezzi, soltanto alla prima e non anche alla seconda e applicabile la prescrizione breve prevista dall'art.2226 cod.civ. (V. 2169/61, 2329/62, 1101/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)