Sez. 4, Sentenza n. 8254 del 23/11/2010 Ud. (dep. 02/03/2011) Rv. 249750 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Attività medico - Chirurgica - Finalità - Rispetto di linee guida - Irrilevanza.
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI
Nell'esercizio dell'attività medico-chirurgica, non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all'evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura o da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive non pertinenti rispetto al predetto compito che gli è affidato dalla legge. (Fattispecie nella quale i contenuti delle linee guida, cui l'imputato asseriva di essersi conformato, erano ignoti, non essendo stato acquisito alcun atto che le riproducesse).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)