Sez. 4, Sentenza n. 7951 del 08/10/2013 Ud. (dep. 19/02/2014) Rv. 259334 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Art. 3 della legge n. 189 del 2012 - Conformazione della condotta a linee guida ispirate a esclusive logiche di contenimento della spesa sanitaria - Rilevanza ai fini dell'esonero da responsabilità - Esclusione.
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In tema di responsabilità medica, le linee guida rilevanti ai fini dell'accertamento della colpa ex art. 3 legge n. 189 del 2012, non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento della spesa, poiché l'efficienza del bilancio può e deve essere perseguita sempre garantendo il miglior livello di cura, con la conseguenza del dovere del sanitario di disattendere indicazioni stringenti dal punto di vista economico che si risolvano in un pregiudizio per il paziente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)