Sez. 3, Sentenza n. 5460 del 04/12/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258846 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Attività medico chirurgica - Linee guida - Limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve - Condizioni - Fattispecie.
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In tema di responsabilità medica, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve, prevista dall'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189), opera solo nei casi in cui all'esercente la professione sanitaria venga mosso un addebito di imperizia e non anche quando il rimprovero riguarda la violazione del dovere di diligenza e di prudenza da cui sia dipeso l'evento penalmente rilevante. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la limitazione di responsabilità in questione potesse essere invocata in relazione ad un addebito relativo alla decisione dell'imputato di dimettere il paziente, poi deceduto, senza un'adeguata valutazione della specificità del quadro clinico obiettivamente risultante dall'anamnesi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)