Sez. L, Sentenza n. 17913 del 04/08/2009 (Rv. 609876 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Declaratoria di interruzione - Presupposti - Evento previsto come causa di interruzione - Dichiarazione formale del procuratore - Necessità - Rilevabilità d'ufficio o su dichiarazione della controparte - Esclusione - Fattispecie in tema di soppressione delle Unità sanitarie locali ed istituzione delle AUSL.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
L'art. 300 cod. proc. civ. subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita, restando esclusa vuoi la possibilità di rilievo d'ufficio dell'evento, vuoi la rilevanza della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera di parte diversa da quella che lo ha subito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in difetto di dichiarazione del procuratore della parte interessata dall'evento interruttivo, aveva escluso l'interruzione del processo instaurato nei confronti di una unità sanitaria locale, ritenendo irrilevante la soppressione ex lege delle USL e la successione delle Regioni nei relativi rapporti obbligatori, a seguito del d.lgs. n. 502 del 1992 e delle leggi n. 724 del 1994 e 549 del 1995).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)