Sez. 3, Sentenza n. 17855 del 22/08/2007 (Rv. 598612 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Fusione per incorporazione - Estinzione della società incorporata - Disciplina anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Interruzione del processo - Configurabilità - Legittimazione alla dichiarazione dell'evento interruttivo - Delle parti diverse da quelle colpite dall'evento - Esclusione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
In tema di fusione per incorporazione, avvenuta nella vigenza dell'art.2504 bis cod. civ. anteriore alla modifica di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n.6, si applicano le norme disciplinanti l'interruzione del processo in ragione dell'estinzione del soggetto incorporato e della successione dell'incorporante nei rapporti sostanziali e processuali dell'incorporato. Tale regola (peraltro non più applicabile dopo le modifiche apportate al suddetto articolo) era preordinata a tutela della parte nei cui confronti intervenivano determinati eventi idonei a pregiudicarla, per cui solo detta parte era legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo, che, pertanto, non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice, nè essere eccepita come motivo di nullità da una parte diversa, pur se litisconsorte necessario di quella colpita dall'evento interruttivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)