Sez. 1, Sentenza n. 1329 del 07/02/2000 (Rv. 533555 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Declaratoria d'interruzione - Presupposti - Evento previsto come causa d'interruzione e relativa dichiarazione formale - Necessità di coesistenza - Provvedimento di estinzione emesso in mancanza di uno dei due presupposti - Nullità - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
L'art. 300 cod. proc. civ. subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita. Pertanto, qualora manchi uno dei due elementi, l'interruzione non può essere dichiarata e, se ugualmente pronunciata, il relativo provvedimento deve ritenersi nullo e l'onere di osservanza del termine come mai dato, con la conseguenza che il processo può utilmente essere riassunto anche dopo il decorso del semestre.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)