Sez. 2, Sentenza n. 2365 del 02/02/2007 (Rv. 594851 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Mancata comparizione dell'opposto - Rinuncia alle difese svolte nell'atto di costituzione - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata comparizione dell'opposto alla prima udienza o alle udienze successive non equivale alla rinuncia alle difese svolte con l'atto di costituzione. (Sulla base di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione motivando sulla base della mancata comparizione della P.A. opposta, che si era costituita resistendo all'opposizione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)