Sez. 1, Sentenza n. 5290 del 10/03/2005 (Rv. 580307 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ordinanza - Ingiunzione - Opposizione - Giudizio - Mancata comparizione delle parti - In udienza successiva alla prima - Convalida del provvedimento - Decisione nel merito - Preclusione - Disciplina ex art. 309 cod.proc.civ. - Applicabilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introduce un giudizio che - per quanto non espressamente previsto da tali norme - è disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione della parti ad un'udienza successiva alla prima, il giudice non può convalidare l'ordinanza - ingiunzione e, più in generale, deve astenersi dal pronunciare nel merito, essendo tenuto ad applicare la norma dettata dall'art. 309 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)