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Sez. 2, Sentenza n. 8227 del 06/11/1987 (Rv. 455841 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - NORME IN TEMA DI DISTACCHI MINIMI TRA LE COSTRUZIONI - VIOLAZIONE - DIRITTO DEL CONFINANTE A CHIEDERE LA DEMOLIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455841-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - NORME IN TEMA DI DISTACCHI MINIMI TRA LE COSTRUZIONI - VIOLAZIONE - DIRITTO DEL CONFINANTE A CHIEDERE LA DEMOLIZIONE.*

Anche per le costruzioni in zone sismiche debbono distinguersi le norme integrative della disciplina del codice civile, tra le quali rientrano quelle regolanti i distacchi minimi tra le costruzioni e la cui violazione comporta il diritto del confinante di chiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, da quelle non integrative nel senso predetto, la violazione delle quali conferisce soltanto il diritto di chiedere il risarcimento dei danni. (V 5823/84, mass n 437497; (V 4958/81, mass n 415730; (V 3617/75, mass n 377809).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 12, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)