Sez. 2, Sentenza n. 5823 del 16/11/1984 (Rv. 437497 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - PRINCIPI APPLICABILI NEL CASO DI NORME ANTISISMICHE.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO NORME INTEGRATIVE E NON DEL CODICE CIVILE - PRINCIPI APPLICABILI NEL CASO DI NORME ANTISISMICHE.*
Anche per le norme antisismiche vale la regola di cui all'art. 872 cod. civ. e si deve perciò distinguere tra norme integrative e norme non integrative del codice civile. Pertanto, il diritto alla demolizione sussiste solo ove si tratti di violazione delle norme antisismiche che attengono alla disciplina dettata dal codice civile negli art. 873 e segg., mentre per le altre violazioni è concesso solo il risarcimento del danno, salvo che non si verifichi una concreta lesione o il pericolo attuale di una lesione all'integrità materiale della cosa oggetto di proprietà o non si abbia la violazione di altra specifica norma delimitativa della sfera delle proprietà contigue che conceda in via autonoma la tutela diretta. (fattispecie relativa all'applicazione dell'art. 10 della legge 25 novembre 1962 n. 1684, che vieta la costruzione di edifici con oltre due elevazioni nel caso di strutture in pietrame e malte). (V 2335/81, mass n 413078; (V 4992/78, mass n 394739; (V 3566/77, mass n 387166; (V 41/77, mass n 383966f (V 257/76, mass n 378917; (V 3617/75, mass n 377809; (V 1060/73, mass n 363517; (V 2143/67, mass n 329281).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 25/11/1962 num. 1684 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)