Sez. 1, Sentenza n. 18314 del 30/08/2007 (Rv. 600655 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Distinzione tra aree edificabili ed aree agricole - Configurabilità di un "tertium genus" - Esclusione - Casi in cui si applicazione eccezionalmente il criterio del giusto prezzo stabilito dall'art. 39 della legge n. 2359 del 1865.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di indennità di espropriazione, con l'entrata in vigore dell'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in legge, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, è stato introdotto un sistema rigidamente dicotomico, che per le aree edificabili eroga un'indennità commisurata al sessanta per cento della semisomma tra valore venale e reddito dominicale rivalutato, mentre per le aree inedificabili (perché naturalmente agricole o urbanisticamente ad esse equi-parate, in virtù di una previsione conformativa) vale il criterio del valore agricolo medio (art. 5 bis, com-ma 3 e 4, con richiamo al titolo 2 della l. n. 865 del 1971), senza possibilità di invocare un "tertium genus", fatte salve le ipotesi, per le quali torna ad applicarsi il criterio generale di valutazione stabilito dall'art. 39 della legge fondamentale n. 2359 del 1865, in cui non possa trovare applicazione il menzionato criterio legale previsto dal combinato disposto degli art. 5 bis cit. e 16 (e 20) della legge n. 865 del 1971, come quando il terreno agricolo o comunque non edificabile venga appreso ed irreversibilmente trasformato dall'amministrazione espropriante pur in mancanza di un titolo legittimo, per effetto della c.d. occupazione espropriativa; ovvero nelle ipotesi in cui trattasi di area (legalmente già) edificata ovvero di immobile destinato a cava, escluso dall'abito di applicazione dell'art. 5 bis cit.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)