Sez. 1, Sentenza n. 17672 del 29/07/2009 (Rv. 609248 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Aree esterne ai centri abitati - Art. 16, commi 4 e 5, della legge n. 865 del 1971 - Determinazione in base ai valori agricoli medi - Necessità - Determinabilità in base al valore di mercato - Esclusione - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'art. 16, commi 4 e 5, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, richiamato dall'art. 5-bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, nel disporre che le indennità di espropriazione per le aree esterne ai centri edificati devono essere determinate in conformità ai valori agricoli medi, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, stabilisce dei parametri di valutazione diretti, oggettivi e concreti, in quanto riferiti ai terreni non edificabili, che si contrappongono a quelli previsti per i terreni edificabili. In relazione a dette aree non può, pertanto, utilizzarsi quale parametro il presunto valore di mercato, non essendo esso previsto dalla citata norma e non essendo configurabile un "tertium genus" tra suoli edificabili e terreni agricoli o comunque non edificabili.
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 4 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 com. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)