Sez. 1, Sentenza n. 13199 del 05/06/2006 (Rv. 590697 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Aree non edificabili - Criterio del valore agricolo medio - Applicabilità - Correttivi migliorativi delle aree urbane - Applicabilità - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Con l'entrata in vigore dell'art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv. in legge n. 359 del 1992, è stato introdotto un rigido sistema rigidamente dicotomico, che per le aree edificabili eroga un'indennità commisurata al sessanta per cento della semisomma tra valore venale e reddito dominicale rivalutato, mentre per le aree inedificabili (perché naturalmente agricole o urbanisticamente ad esse equiparate, in virtù di una previsione conformativa) vale il criterio del valore agricolo medio (art. 5 bis, commi 3 e 4, con richiamo al titolo II della legge n. 865 del 1971), riguardo al quale non hanno rilievo i correttivi concepiti, nell'originario meccanismo dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, per i suoli compresi all'interno dei centri edificati, essendo incompatibili con il nuovo sistema figure intermedie (c.d. tertium genus) miranti ad assicurare una valutazione migliore dei terreni inedificabili, o qualsiasi altro tipo di correttivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)