Sez. L, Sentenza n. 384 del 23/01/1990 (Rv. 464943 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI D'AMMISSIBILITÀ - PROVA TESTIMONIALE ESPLETATA - PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INESISTENZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI D'AMMISSIBILITÀ - PROVA TESTIMONIALE ESPLETATA - PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE - FACOLTÀ DEL GIUDICE D'APPELLO - MANCATO ESERCIZIO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - INESISTENZA - CONSEGUENZE.*
Nel rito del lavoro è facoltà del giudice d'appello - ove risulta indispensabile per la decisione della controversia - rinnovare la prova testimoniale già espletata in primo grado, non ostandovi il disposto dell'art. 437 cod. proc. civ., giacché non è violato il divieto di nuovi mezzi di prova, né è intaccato il principio dell'unitarietà dell'istruzione; il mancato Esercizio di tale facoltà non comporta Obbligo di motivazione, la cui Mancanza quindi non configura un vizio di omesso esame, bensì solo un'implicita dichiarazione di esclusione dell'indispensabilità della rinnovazione della prova. (V 108/88, mass n 456743; (V 82/88, mass n 456735).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)