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Sez. L, Sentenza n. 2196 del 27/03/1986 (Rv. 445352 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INTIMATO COME COLLETTIVO - ACCERTAMENTO NEGATIVO DA PARTE DEL GIUDICE - APPLICAZIONE DELLE NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445352-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INTIMATO COME COLLETTIVO - ACCERTAMENTO NEGATIVO DA PARTE DEL GIUDICE - APPLICAZIONE DELLE NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*

Il giudice il quale ritenga che un licenziamento intimato come collettivo non sia tale, deve applicare le norme sui licenziamenti individuali ed in base a queste valutare la legittimità della risoluzione, riscontrando in concreto sia il presupposto dimensionale dell'impresa, che deve sussistere perché ricorra la tutela reale (ex art. 18 stat. Lavoratori) oppure la tutela obbligatoria (ex legge n. 604 del 1966), sia il requisito sostanziale del giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della cit. Legge n. 604. (V 1270/79, mass n 397504; (V 3448/84, mass n 435462).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)