Sez. 1, Sentenza n. 4155 del 17/12/1986 Cc. (dep. 11/02/1987) Rv. 175079 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURA DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DALL'ULTIMA DELLE NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO O AL DIFENSORE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURA DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI - PRESENTAZIONE - TERMINE - DECORRENZA - DALL'ULTIMA DELLE NOTIFICAZIONI ALL'IMPUTATO O AL DIFENSORE.*
In tema di misure di prevenzione, quando l'avviso di deposito del provvedimento adottato in camera di consiglio sia stato comunicato agli interessati ed al loro difensore in date diverse, il termine di dieci giorni - per proporre impugnazione e depositare i motivi - decorre, per ciascuno di essi, dalla data della rispettiva notifica, non trovando applicazione il disposto dell'art. 201 secondo comma cod. proc. pen.. (Conf mass n 169298; (contra mass n 173428, ed ivi citate in senso favorevole e contrario; (contra mass n 172356, ed ivi citate in senso favorevole e contrario).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)