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Sez. 1, Ordinanza n. 2638 del 24/10/1989 Cc. (dep. 17/11/1989) Rv. 182544 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - TERMINI - DECORRENZA - IN CASO DI NOTIFICA DOVUTA ALL'IMPUTATO E AL DIFENSORE - RIFERIMENTO ALL'ULTIMA NOTIFICA - OPERATIVITÀ ANCHE PER LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182544-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - TERMINI - DECORRENZA - IN CASO DI NOTIFICA DOVUTA ALL'IMPUTATO E AL DIFENSORE - RIFERIMENTO ALL'ULTIMA NOTIFICA - OPERATIVITÀ ANCHE PER LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE.*

In tema di impugnazioni, la disposizione secondo cui nel caso di notificazioni fatte all'interessato e al difensore, il termine decorre dall'ultima delle notificazioni, vale solo per la presentazione dei motivi, e non già per la dichiarazione di impugnazione, nel qual caso il termine decorre dalla rispettiva notifica. Ne consegue che in tema di procedimenti di prevenzione, dove il termine per la presentazione della dichiarazione di impugnazione e dei relativi motivi è unico, il difensore può ben proporre impugnazione contro i decreti del tribunale o della Corte d'appello, ma il suo diritto è autonomo rispetto a quello riconosciuto all'interessato: sicché per ciascun titolare il termine decorre anch'esso in modo autonomo ed è inapplicabile la norma di cui all'art. 201 cod. proc. pen. relativa alla decorrenza unitaria del termine per l'imputato e per il suo difensore. (Conf mass n 177278; (Conf mass n 175079; (Conf mass n 169298; (Conf mass n 168944; (Conf mass n 159745; (Conf mass n 153312; (contra mass n 173428; (contra mass n 172355; (contra mass n 172283; (contra mass n 170350).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)