Sez. L, Sentenza n. 11657 del 29/07/2003 (Rv. 565497 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Divieto di cumulo con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante - Portata - Pensioni di reversibilità derivanti da trattamenti di invalidità - Inclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
Il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma quarantatreesimo, legge n. 335 del 1995 fra le pensioni di reversibilità liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale e le rendite vitalizie liquidate per lo stesso evento invalidante si riferisce alle pensioni derivanti da trattamenti diretti originati da un'inabilità conseguente allo stesso infortunio o malattia che è poi stata causa del decesso dell'assicurato; nel divieto di cumulo, pertanto, sono comprese anche le pensioni di reversibilità derivanti da trattamenti pensionistici di invalidità.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)