Sez. L, Sentenza n. 3089 del 10/05/1980 (Rv. 406855 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO- RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - STABILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ACQUISTO CONSEGUENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE EX ART 2948 N 4 COD CIV IN COSTANZA DI RAPPORTO - DECORRENZA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME DISCIPLINANTI LA PRESCRIZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO - DECORSO DELLA PRESCRIZIONE VERIFICATOSI IN PENDENZA DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO- RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - STABILITA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ACQUISTO CONSEGUENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE EX ART 2948 N 4 COD CIV IN COSTANZA DI RAPPORTO - DECORRENZA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME DISCIPLINANTI LA PRESCRIZIONE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO - DECORSO DELLA PRESCRIZIONE VERIFICATOSI IN PENDENZA DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Qualora un rapporto di lavoro abbia acquistato il carattere di effettiva stabilita soltanto con l'entrata in vigore della legge 20 maggio 1970 n 300 che sul piano sostanziale ha subordinato la legittimita e l'efficacia della risoluzione del rapporto alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, ha affidato al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo, da tale data e cominciata a decorrere anche la prescrizione quinquennale ex art 2948 n 4 cod civ anche in costanza di rapporto dei crediti di lavoro, con la conseguenza che, per effetto della dichiarazione di incostituzionalita degli artt 2948 n 4, 2955 n 2 e 2956 n 1 cod civ, nella parte in cui prevedevano la decorrenza dei termini di prescrizione dei crediti del lavoratore durante il rapporto di lavoro subordinato, e divenuto irrilevante, ai fini della relativa prescrizione, il decorso del tempo verificatosi in pendenza del rapporto di lavoro, e cio ancorche i termini prescrizionali previsti dalle predette norme siano interamente decorsi prima della pubblicazione della sentenza n 63 del 1966 della Corte costituzionale e con l'ulteriore conseguenza che non si puo cumulare il periodo di prescrizione cominciato a decorrere dopo la cessazione del rapporto e dopo la data di entrata in vigore della citata legge n 300 del 1970 con quello che si sarebbe maturato prima della pubblicazione della detta sentenza della Corte costituzionale. (principio enunciato in relazione al contratto di lavoro dei dipendenti della SIP). (Conf 1268/76, mass n 379956, sulla prima parte; (Conf 5001/77, mass nn 388616 e 388617; (Conf 1080/77, mass n 384709, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 com. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)