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Sez. 3, Sentenza n. 3705 del 20/06/1985 (Rv. 441284 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - CESSIONE DI CREDITO - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA DAL DEBITORE CEDUTO IN VIRTÙ DI UNA RICEVUTA DI PAGAMENTO SOTTOSCRITTA DAL CEDENTE E CON DATA ANTERIORE AL MOMENTO DI CONOSCENZA DELL'AVVENUTA CESSIONE - POTERI DEL CESSIONARIO - FORMALE DISCONOSCIMENTO DELLA PREDETTA RICEVUTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441284-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - CESSIONE DI CREDITO - ECCEZIONE DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DEDOTTA DAL DEBITORE CEDUTO IN VIRTÙ DI UNA RICEVUTA DI PAGAMENTO SOTTOSCRITTA DAL CEDENTE E CON DATA ANTERIORE AL MOMENTO DI CONOSCENZA DELL'AVVENUTA CESSIONE - POTERI DEL CESSIONARIO - FORMALE DISCONOSCIMENTO DELLA PREDETTA RICEVUTA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Il cessionario di un credito, a fronte dell'eccezione di Estinzione dell'obbligazione che il debitore ceduto sollevi in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui quello ha avuto conoscenza della cessione, assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e segg. cod. proc. civ., invocando il disposto dell'art. 2704 cod. civ. circa l'inopponibilità di quella data, e quindi della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma. (V 649/84, mass n 432913).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)