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Sez. 5, Sentenza n. 2749 del 05/02/2009 (Rv. 606474 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Disciplina anteriore all'entrata in vigore dello statuto del contribuente - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni - Atto richiamato - Conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente - Funzione integrativa della motivazione dell'atto impositivo - Necessità - Conseguenti oneri probatori a carico del contribuente - Fattispecie in tema di accertamento IVA.
Stato
decisa il 2009-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606474-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento tributario motivato "per relationem", nella disciplina anteriore all'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante lo statuto dei diritti del contribuente), la legittimità dell'avviso postula la conoscenza o la conoscibilità da parte del contribuente dell'atto richiamato, purché il suo contenuto serva ad integrare la motivazione dell'atto impositivo, con esclusione, quindi, dei casi in cui essa, eventualmente integrata anche con gli atti (noti) cui rinvia "per relationem", sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia pertanto solo valore narrativo), ovvero in cui il contenuto di ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo o di quello cui esso rinvia "per relationem") sia già riportato nell'atto noto. Ai fini dell'annullamento, pertanto, il contribuente, deve provare non solo che gli atti ai quali fa riferimento l'atto impositivo (o quelli cui esso rinvia) sono a lui sconosciuti, ma anche che almeno una parte del contenuto di essi sia necessaria ad integrare (direttamente o indirettamente) la motivazione del suddetto atto impositivo, e che quest'ultimo (ovvero quelli cui esso rinvia) non la riporta, per cui non è comunque venuta a sua conoscenza. (Fattispecie in tema di avviso di accertamento della maggiore imposta I.V.A. che rinviava "per relationem" ad un p.v.c., a sua volta contenente riferimenti ad atti precedenti nei confronti di soggetti diversi dal contribuente destinatario dell'avviso).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)