Sez. L, Sentenza n. 5313 del 07/06/1996 (Rv. 498014 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Contributi previdenziali e sanzioni civili - Domanda in primo grado dell'I.N.P.S. di pagamento in relazione a compensi per lavoro straordinario - Transazione fra datore di lavoro e lavoratore della controversia avente ad oggetto i compensi suddetti - Richiesta in appello del pagamento di contributi e sanzioni sulla somma erogata in esecuzione della transazione - Modifica della causa petendi - Configurabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Proposta in primo grado dall'I.N.P.S. domanda di pagamento dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni sui compensi per lavoro straordinario erogati dal datore di lavoro, la successiva domanda con cui in grado d'appello l'istituto, riducendo l'ammontare della propria pretesa, richieda i contributi previdenziali e le relative sanzioni sulla somma versata dal datore di lavoro al lavoratore a seguito di transazione della controversia concernente il pagamento dei menzionati compensi, configura una domanda nuova, inammissibile ex art. 437 cod. proc. civ., per modifica della "causa petendi", anziché una semplice riduzione della domanda iniziale solo quando il giudice di merito, a seguito dell'indagine a lui istituzionalmente riservata accerti che nel comporre il rapporto litigioso le parti abbiano dato vita ad una transazione c.d. novativa, manifestando in modo non equivoco la volontà di estinguere la precedente obbligazione e sostituirla con una nuova ovvero creando un nuovo rapporto oggettivamente incompatibile con quello preesistente, atteso che solo in tale ipotesi le somme erogate a seguito della transazione non possono considerarsi ricevute in dipendenza del rapporto di lavoro, ed il titolo della richiesta in appello di pagamento sulle stesse dei contributi previdenziali e delle relative sanzioni non è più identificabile nel diritto alla contribuzione previdenziale ex art.12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, posto a base della domanda svolta in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)