Sez. 3, Sentenza n. 488 del 15/01/2003 (Rv. 559738 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Concorso di cause - Concorso di azione ed omissione - Principio dell'equivalenza causale - Applicabilità - Condizioni e limiti - Causa efficiente esclusiva - Condizioni - Contenuto dell'accertamento del giudice - Fattispecie in tema di incidente stradale occorso in autostrada - Mancata predisposizione di barriere protettive.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, cod. pen. - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consiste in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso ovvero a ridurne le conseguenze, e non può esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale (Nella specie, concernente un incidente stradale occorso su di un'autostrada a seguito del violento impatto di un autoveicolo contro lo spigolo di una galleria privo di barriera protettiva, in conseguenza del quale si verificava il decesso di uno dei passeggeri del veicolo, mentre il conducente ed un altro passeggero riportavano lesioni, la S.C., ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della società concessionaria dell'autostrada, sull'assunto che la circostanza che era rimasta ignota la velocità e la traiettoria dell'autovettura non avrebbero permesso di ritenere che la presenza della barriera protettiva avrebbe evitato l'evento dannoso, ovvero ne avrebbe attenuato le conseguenze).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41, Circ. Minist. Lavori pubblici 11/07/1987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)