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Sez. 1, Sentenza n. 3098 del 03/12/2014 Cc. (dep. 22/01/2015) Rv. 262173 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12 sexies D.L. n.306 del 1992 - Applicazione da parte del giudice dell'esecuzione dopo la morte del condannato - Legittimità.
Stato
decisa il 2014-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262173-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In tema di misure di sicurezza patrimoniale, la morte del reo intervenuta dopo la irrevocabilità della condanna, non preclude al giudice dell'esecuzione di applicare la confisca ex art. 12 sexies D.L. n.306 del 1992 o di disporne l'esecuzione ove l'applicazione sia già stata disposta prima dell'evento estintivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)