Sez. 1, Sentenza n. 12710 del 28/02/2020 Cc. (dep. 22/04/2020) Rv. 278705 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ai sensi dell'art. 12-sexies, legge n. 356 del 1992 - Morte del condannato successiva alla irrevocabilità della condanna - Applicabilità anche nei confronti degli eredi -Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La confisca di cui all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240-bis cod. pen.), è applicabile anche nei confronti degli eredi a seguito della morte della persona condannata con sentenza irrevocabile per uno dei delitti previsti dalla norma, atteso che gli stessi non rientrano nella categoria dei "terzi estranei" ai quali la cosa appartiene di cui all'art. 240 cod. pen., poiché un loro eventuale diritto sul bene oggetto della richiesta di restituzione dovrebbe derivare, "jure hereditario", da analogo diritto del dante causa, che è, tuttavia, insussistente essendo i beni in discussione già transitati nella sfera patrimoniale dello Stato in conseguenza della applicazione della confisca.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Cod. Pen. art. 210, Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)