Sez. L, Sentenza n. 4932 del 25/09/1979 (Rv. 401592 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AVICOLTURA - INCLUSIONE NEL SETTORE AGRICOLO- CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AVICOLTURA - INCLUSIONE NEL SETTORE AGRICOLO- CONDIZIONI.*
Nell'indagine diretta a stabilire se l'avicoltura, come lo allevamento di animali in genere, costituisca attivita industriale od agricola, al fine dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, occorre prescindere sia dalla nozione di imprenditore agricolo contenuta nell'art 2135 cod civ, sia dalle qualificazioni che dei prodotti dell'allevamento medesimo forniscano, per diversi scopi, le norme dei regolamenti della CEE, e far esclusivo riferimento alla compiuta disciplina contenuta in proposito nel DPR 30 giugno 1965 n 1124, in forza della quale detto allevamento integra attivita agricola e non industriale, oltre che nell'ipotesi in cui venga svolto dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole (art 1 ultimo comma), solo quando si ponga in rapporto di accessorieta, o comunque di collegamento funzionale rispetto alla coltivazione della terra (art 206). (V 3535/78, mass n 393030; (V 141/76, mass n 378778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)