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Sez. L, Sentenza n. 3535 del 12/07/1978 (Rv. 393030 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AZIENDA AGRICOLA - NOZIONE EX ART 2135 COD CIV ED EX ART 206 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - DIFFERENZE - AVICOLTURA - ATTIVITA AGRICOLA AI FINI PREVIDENZIALI - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393030-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - AZIENDA AGRICOLA - NOZIONE EX ART 2135 COD CIV ED EX ART 206 DEL DPR N 1124 DEL 1965 - DIFFERENZE - AVICOLTURA - ATTIVITA AGRICOLA AI FINI PREVIDENZIALI - CONDIZIONE.*

Il concetto di azienda agricola di cui all'art 2135 cod civ non coincide con quello accolto dall'art 206 del tu approvato con DPR 30 giugno 1965 n 1124, sull'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, giacche, mentre la prima delle suddette norme qualifica come agricola qualsiasi impresa che eserciti l'attivita diretta all'allevamento del bestiame, anche se non connessa alla coltivazione della terra, il citato art 206 considera l'allevamento del bestiame come impresa agricola soltanto se connesso alla detta coltivazione. Ne consegue che l'avicoltura puo considerarsi come attivita agricola, ai fini assicurativi, soltanto nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto ad altre attivita agricole principali, ovvero, pur avendo carattere preminente nella economia generale dell'azienda, sia esercitata in collegamento con la coltivazione della terra: deve considerarsi come industriale l'azienda in cui si svolge unicamente un'attivita di allevamento delle galline. (V 141/76, mass n 378778).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)