Sez. L, Sentenza n. 1945 del 22/03/1980 (Rv. 405576 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI CIVILI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI - POLLICOLTURA - INCLUSIONE NELLE ATTIVITA AGRICOLE - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI CIVILI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - ALLEVAMENTO DEGLI ANIMALI - POLLICOLTURA - INCLUSIONE NELLE ATTIVITA AGRICOLE - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'allevamento degli animali, in generale, e del pollame, in particolare, e inquadrabile fra le attivita agricole solo quando sia svolto in rapporto di connessione, complementarieta ed accessorieta, con una attivita di coltivazione del fondo, mentre va ricondotto, quando si svolge in modo autonomo, alla disciplina prevista per le attivita industriali. (Conf 5246/79, mass n 401844; (Conf 4932/79, mass n 401592; (Conf 2539/79, mass n 398861).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)