Sez. L, Sentenza n. 5747 del 25/05/1995 (Rv. 492434 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Contratto a favore del terzo - Configurabilità - Conseguenze - Rifiuto dell'assicurato di avvalersi dei diritti nei confronti del promittente assicuratore - Effetti.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 cod. civ., integra un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che il rifiuto dell'assicurato di avvalersi dei diritti che la stipulazione gli assicura nei confronti del promittente assicuratore - rifiuto espressamente consentito dall'art. 1411 cod. civ. - comporta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1411 citato, e salvo che non risulti diversamente dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto, l'acquisizione in favore dello stipulante della prestazione rifiutata dal beneficiario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1891
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)