Sez. 3, Sentenza n. 1516 del 24/01/2007 (Rv. 594386 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Contratto di agenzia - Responsabilità del soggetto che ha conferito l'incarico per il fatto illecito dell'agente - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
In tema di responsabilità dei padroni e committenti, ai sensi dell'articolo 2049 cod. civ., con riferimento al contratto di agenzia, l'attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere i premi secondo la previsione dell'articolo 1744 cod. civ. presuppone un potere rappresentativo o, comunque, un'indicazione al creditore della persona autorizzata a ricevere il pagamento a norma dell'articolo 1188 cod. civ., che instaura quel rapporto di commissione idoneo, a norma del suddetto articolo 2049 cod. civ., a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha conferito l'incarico per il fatto illecito compiuto dall'incaricato nell'esercizio dell'incombenza affidatagli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che, avendo accertato che l'agente era munito del potere di rappresentanza che lo abilitava direttamente alla stipula delle polizze ed alla riscossione dei relativi premi, aveva accolto la domanda, proposta nei confronti della compagnia di assicurazioni, di restituzione delle somme pagate per una polizza vita stipulata con l'agente di zona, dichiarata falsa dalla medesima società di assicurazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1744, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)