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Sez. 3, Sentenza n. 4790 del 17/05/1999 (Rv. 526337 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Agente con facoltà di riscossione dei crediti - Fatto illecito - Responsabilità del preponente ex art. 2049 - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526337-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

L'attribuzione all'agente della facoltà di riscuotere i premi secondo la previsione dell'art. 1744 cod. civ. presuppone un potere rappresentativo o, comunque, un'indicazione al creditore della persona autorizzata a ricevere il pagamento a norma dell'art. 1188, che instaura quel rapporto di commissione idoneo, a norma dell'art. 2049 cod. civ., a far sorgere la responsabilità del soggetto che ha conferito l'incarico, per il fatto illecito compiuto dall'incaricato nell'esercizio dell'incombenza affidatagli (nel caso di specie la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si contestava la responsabilità ex art. 2049 per il fatto illecito compiuto dall'agente che, nell'attività di promotore finanziario, si era appropriato di somme versate dai risparmiatori, costituenti l'importo dell'investimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1744, Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)